D.P.C.M. 07.11.2012
1. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro può avvalersi, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.
4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.
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