D.P.C.M. 07.11.2012
1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento; coordina le attività demandate al Dipartimento in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti già attribuiti all'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008.
2. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.
3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:
a) «Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali, la programmazione strategica e finanziaria»: coordinamento dell'attività degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale; coordinamento dell'attività di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo; coordinamento della programmazione strategica ed operativa degli uffici del Dipartimento; attività inerenti alla definizione della programmazione finanziaria del Dipartimento con verifica della fattibilità amministrativo-contab
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