IperTesto Unico IperTesto Unico

Sentenza Consiglio di Stato 24.11.2012, n. 5953

Lavoro straordinario - retribuzione.

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3307 del 2001, proposto da...omissis contro

omissis

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Liguria - Genova Sezione II n. 00025/2001

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di .....

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati ...Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al Tar Liguria, ... in servizio dal 1° dicembre 1990 fino al 3 dicembre 1992 presso .... con la qualifica di assistente medico, premesso di aver espletato durante il suddetto periodo n.1078 ore di lavoro straordinario e di non avere ricevuto la relativa retribuzione, chiedeva l'accertamento del proprio diritto ad ottenerne la corresponsione, con interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente condanna delle resistenti amministrazioni al pagamento degli stessi.

A sostegno della dedotta pretesa faceva presente che sebbene le ripetute prestazioni non fossero state previamente autorizzate, tuttavia, dalla documentazione versata agli atti risultava che le stesse erano state espletate per esigenze di servizio.

Inoltre faceva presente che un'autorizzazione in sanatoria poteva essere individuata nella nota dell'intimata ....che, in esito all'istanza della ricorrente del 22/4/1994, non avrebbe disconosciuto che le prestazioni straordinarie erano state espletate per esigenze di servizio.

Il Tar, prescindendo dalle eccezioni di rito sollevate dalla resistenti amministrazioni, respingeva il ricorso compensando le spese di giudizio.

Nell'atto di ap

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.