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Decreto legge 10.10.2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (G.U. 10.10.2012, n. 237)

Titolo II - Province e comuni

Art. 10 bis - Disposizioni in materia di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia

1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Il predetto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013, l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed è individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco e i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.

2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al comma 1, sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, è individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla verifica della percentuale del contributo di cui al periodo precedente da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'

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