Decreto legge 18.10.2012, n. 179
Sezione III - Agenda digitale per l'istruzione e la cultura digitale
1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.
2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.
3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale.
4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente è alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.
5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle univer
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