Decreto legge 18.10.2012, n. 179
Sezione VI - Giustizia digitale
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «effettuata a mezzo del servizio postale»;
b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: «di cui all'articolo 1 deve» sono sostituite dalle seguenti: «che procede a norma dell'articolo 2 deve»;
c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;
d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
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