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Decreto legge 18.10.2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. 19.10.2012, n. 245 - S.O. 194)

Sezione VI - Giustizia digitale

Art. 16 septies - Tempo delle notificazioni con modalità telematiche 84 85

1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

84

Articolo introdotto dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

85

La Corte costituzionale con sentenza 19.03.2019, n. 75, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo.

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