Decreto legge 18.10.2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. 19.10.2012, n. 245 - S.O. 194)
Sezione VIII - Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario
1. Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni lavorativi».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.