Decreto legge 18.10.2012, n. 179
Sezione VIII - Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta»;
b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli statuti delle banche
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.