Decreto legge 18.10.2012, n. 179
Sezione VIII - Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a 17- undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso cui Poste esercita le attività di bancoposta come disciplinate dal presente decreto»;
2) alla lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni e integrazioni;»;
3) alla lettera g), dopo la parola: «modulo» sono inserite le seguenti: «cartaceo o elettronico»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario»;
2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) servizio di riscossione di crediti;
f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7»;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario sen
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.