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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 08.10.2012

Manutenzione degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. (G.U. 20.12.2012, n. 296)

Art. 1 - Programmazione dei lavori: comunicazioni

1. Le Amministrazioni di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comunicano all'Agenzia del demanio - Direzione generale e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, entro il 31 gennaio di ogni anno, per ogni singolo fabbricato utilizzato, o porzione di esso, o sua pertinenza, le previsioni triennali degli interventi edilizi, che si prevede di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato in uso alle stesse e sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo. Dette previsioni sono differenziate per gli interventi di «manutenzione ordinaria» di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e per quelli di «manutenzione straordinaria» di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), del citato D.P.R. n. 380 del 2001. Le predette Amministrazioni comunicano, altresì, entro il medesimo termine, a decorrere dal 1° gennaio 2013, quanto previsto dall'art. 12, comma 9, del suddetto decreto-legge, relativamente agli interventi di nuova costruzione come definiti all'art. 3, comma 1, lettera e) del predetto D.P.R. n. 380 del 2001.

2. Le modalità di predisposizione delle predette previsioni triennali, di trasmissione delle stesse e ogni altra indicazione di carattere operativo, sono stabilite da apposite linee guida redatte dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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