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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 08.10.2012

Manutenzione degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. (G.U. 20.12.2012, n. 296)

Art. 2 - Programmazione dei lavori: redazione del piano triennale

1. Ai fini dell'assunzione delle decisioni di spesa relative agli interventi di cui all'art. 1, l'Agenzia del demanio - Direzione generale, anche sulla base delle comunicazioni di cui al medesimo articolo 1, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, predispone un piano generale triennale di interventi edilizi volto al contenimento dei costi per la gestione e l'utilizzo degli immobili, anche attraverso interventi di efficientamento energetico, e, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive.

2. Ai fini della redazione del piano generale triennale, l'Agenzia del demanio, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, determina per ogni singolo fabbricato utilizzato, o porzione di esso, o sua pertinenza il massimale di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella misura percentuale, prevista dal predetto decreto-legge n. 78 del 2010, del valore di mercato del fabbricato stesso, determinato anche sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa di riferimento, tali massimali, a livello di singolo fabbricato, possono essere superati, con le modalità di cui al comma 1 del menzionato art. 8, qualora sia data dimostrazione economico-finanziaria che tali interventi siano funzionali alla riduzione dei costi di gestione e di utilizzo degli immobili, ovvero si tratti di interventi di recupero edilizio, o di interventi che comportano una ottimizzazione degli spazi con conseguenti risparmi per locazion

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