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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 08.10.2012

Manutenzione degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. (G.U. 20.12.2012, n. 296)

Art. 3 - Modalità di realizzazione degli interventi manutentivi

1. L'Agenzia del Demanio, in funzione di centrale di committenza degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione degli immobili ubicati all'estero, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.

2. I Provveditorati alle opere pubbliche territorialmente competenti realizzano gli specifici interventi manutentivi previsti nelle Convenzioni quadro di cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto, mediante la formalizzazione di contratti di appalto con gli operatori con cui l'Agenzia del demanio ha sottoscritto gli accordi quadro.

3. Per assicurare il coordinamento delle attività delle strutture coinvolte e al fine di conseguire i risultati previsti dal presente decreto, l'Agenzia del demanio stipula, entro il 31 dicembre 2012, un Protocollo d'Intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, diretto a stabilire gli impegni e le modalità di espletamento delle attività, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006, che il predetto Dicastero garantisce, per il tramite dei Provveditorati, in tempi predeterminati. Il Protocollo d'Intesa, tra l'altro, prevede e disciplina:

a) le modalità di relazione tra l'Agenzia del demanio e l'ufficio, nell'ambito dei Provveditorati, deputato allo svolgimento delle attività affidate mediante le convenzioni quadro, al fine di assicurare il completo e costa

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