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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 08.10.2012

Manutenzione degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. (G.U. 20.12.2012, n. 296)

Art. 5 - Contratti esclusi e non programmabili

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli interventi atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e quelli di piccola manutenzione, che sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Per interventi di piccola manutenzione devono intendersi: a) quelli necessari a seguito di un guasto imprevisto, la cui esecuzione sia indilazionabile e indispensabile per assicurare la funzionalità dell'edificio; b) tutti i servizi di manutenzione periodica e riparazione finalizzati al mantenimento e alla verifica dell'efficienza degli impianti, ed alla prevenzione dei guasti, ascrivibili alla categoria 1 dell'allegato IIA del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aventi a oggetto edifici; c) i lavori edili di manutenzione di importo unitario inferiore a euro 5.000, importo che può essere aggiornato con determina del Direttore dell'Agenzia del demanio, sentito il Ragioniere generale dello Stato, in funzione al proficuo espletamento del sistema accentrato di manutenzioni. La spesa stimata massima di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'Agenzia del demanio entro il 31 gennaio. I dati di dettaglio del singolo intervento devono essere comunicati successivamente alla realizzazione dello stesso, entro il 31 dicembre.

2. Sono altresì esclusi gli interventi di manutenzione a carattere ordinario e straordinario compresi nei contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, i quali sono autorizzati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tali interventi devono essere comunicati all'Agenzia del

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