D.P.R. 29.10.2012, n. 263
1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
3. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell'ambito dei compiti loro
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