D.P.R. 29.10.2012, n. 263
1. I percorsi di istruzione, di cui all'articolo 4 sono così organizzati:
a) si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
b) si riferiscono alle indicazioni nazionali e ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera a), secondo i criteri contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;
c) sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui all'articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10. Tali unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti;
d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;
e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito previo ric
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