Legge 01.10.2012, n. 172
Capo II - Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) all'articolo 51:
1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»;
2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»;
b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»;
c) all'articolo 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»;
d) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;
e) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:
«d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
f) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis è inseri
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