Nota MIUR 02.10.2012, prot. n. 14462
Procedimenti disciplinari - Adempimenti previsti dalla Direttiva 6 dicembre 2007, n. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con nota n. 38407 del 26.09.2012, l'Ispettorato per la Funzione Pubblica ha sollecitato l'applicazione della Direttiva citata in oggetto, richiamando in particolare il paragrafo 6 che testualmente, di seguito si riporta: "L'ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 60, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto ad espletare un'attività di monitoraggio rispetto all'esercizio dell'azione disciplinare. A tal fine si invitano tutte le amministrazioni destinatarie della presente direttiva ad inviare all'indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i dati relativi all'avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti degli stessi. In particolare dovranno essere inviati, entro cinque giorni, le contestazioni mosse al dipendente, con specifico riferimento alla violazione imputata al medesimo nonché il successivo esito del procedimento.
Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, stante la funzione di mero monitoraggio dell'attività espletata dall'Ispettorato della funzione pubblica, appare proporzionato l'invio dei documenti suddetti previa rimozione del nominativo del dipendente. Sarà cura dell'amministrazione che avvia il procedimento disciplinare, individuare sistemi di riconoscimento degli atti, al fine di consentire che i documenti richiesti (contestazioni ed esito dell'azione disciplinare) possano essere riconosciuti dall'Ispettorato. A tal fine può giovare la sostituzione del nominativo del dipendente con un codice pedissequamente riportato in occasione di tutte le seguenti comunicazioni rese all'Ispettorato".
Riguardo all'attuazione delle istruzioni sopra citate, che assumono particolare rilevanza e attualità, soprattutto alla luce delle nuove norme in materia disciplinare previste dal D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, si forniscono le seguenti precisazioni.
Si premette, al riguardo, che in base alla sopracitata normativa, in merito alla quale sono
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