Nota MIUR 09.10.2012, prot. n. 6418
Conversatori di lingua straniera. Ammissione alla classe successiva.
Pervengono quesiti con cui si chiede di precisare se i conversatori di lingua abbiano il diritto di voto in sede di decisione di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1999, n. 124, gli insegnanti tecnico pratici fanno parte a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del consiglio di classe. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che i conversatori in lingua straniera sono insegnanti tecnico pratici.
L'art. 4, comma 1 del DPR n. 122 del 22-6-2009 precisa che la valutazione periodica e finale è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
Pertanto, i Conversatori di lingua straniera, insegnanti afferenti alla classe di concorso 3/C, previsti anche dal DPR n. 89/2010 con riferimento al liceo linguistico, hanno diritto di voto anche in sede di ammissione alla classe successiva, al pari degli altri docenti della classe.
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