Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 07.09.2012, n. 28
Art. 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. Versamento al bilancio dello Stato.
Al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi da parte di enti ed organismi pubblici, l'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3 al citato decreto legge, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 ed al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che per gli enti di ricerca, individuati nel su citato allegato 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate.
Nel caso in cui, per effetto delle operazioni di gestione, la predetta riduzione non fosse possibile, nel senso che alla data dell'entrata in vigore del decreto legge n. 95/2012 le risorse fossero già state interamente o parzialmente trasferite agli enti ed organismi pubblici vigilati, con conseguente indisponibilità delle relative risorse finanziarie iscritte sui capitoli di spesa del bilancio dello Stato per l'anno 2012, ai medesimi enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi del medesimo comma 3, previa comunicazione da parte di codeste Amministrazioni aglienti ed organismi vigilati ed
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