D.M. MIUR 24.09.2012, n. 82
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova ovvero le prove di cui agli articoli 7 e 9.
2. La prova orale, distinta per ciascun posto o classe di concorso, ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). La prova orale valuta altresì la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato. Per l'ambito disciplinare n. 5 (Inglese e Francese) la prova orale si svolge interamente nella lingua straniera.
3. La prova orale consiste:
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a).
4. La prova orale della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti ed è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.
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