D.M. MIUR 24.09.2012, n. 82
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell'Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'Ufficio scolastico regionale competente comunicazione del superamento della prova orale presenta al direttore generale del medesimo Ufficio i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'Ufficio scolastico regionale si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato dPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
5. Ai titoli, indicati nel citat
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