D.M. MIUR 24.09.2012, n. 82
1. La commissione giudicatrice provvede alla compilazione di una graduatoria di merito in cui sono inclusi i candidati che hanno superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio finale espresso in centesimi corrispondente alla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione delle prove di cui agli articoli 7, 9 e 10 e dei titoli di cui all'articolo 12.
2. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente approva la predetta graduatoria e con proprio decreto individua i vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone massima pubblicità.
3. La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4 il titolo di abilitazione all'insegnamento.
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