D.M. MIUR 24.09.2012, n. 82
1. I candidati che superano la prova di cui all'articolo 5 sono ammessi, con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, a sostenere una o più prove nazionali scritte ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di concorso.
2. Le prove di cui al comma 1 consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento.
3. La prova scritta della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
4. La commissione assegna alle prove di cui al comma 1 un punteggio complessivo di 40 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti.
5. Ai candidati che devono sostenere anche la prova di cui all'articolo 9 la commissione assegna, per la prova ovvero per le prove di cui al comma 1, un punteggio complessivo massimo di 30 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito nella prova di cui all'articolo 9. Il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi e costituisce il punteggio di ammissione alla pr
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