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D.M. MIUR 24.09.2012, n. 82

Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. (G.U. 25.09.2012, n. 75)

Art. 9 - Prove di laboratorio e pratiche

1. I candidati all'insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche che contemplano attività in laboratorio svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione giudicatrice.

2. I candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice.

3. Le prove di cui ai commi 1 e 2 sono superate se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 7/10.

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