D.M. MIUR 24.09.2012, n. 82
1. I candidati all'insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche che contemplano attività in laboratorio svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione giudicatrice.
2. I candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice.
3. Le prove di cui ai commi 1 e 2 sono superate se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 7/10.
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