D.P.C.M. 18.09.2012
1. Le amministrazioni pubbliche predispongono annualmente:
a) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, quale documento programmatico, a base triennale, redatto contestualmente al bilancio di previsione e allegato allo stesso. Esso illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e contiene gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi. Il piano contiene tutti gli elementi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, h, i, j, di cui all'art. 4, oltre ad una illustrazione dello scenario istituzionale e socioeconomico entro il quale si prevede che opererà l'amministrazione nel periodo di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi, degli interventi organizzativi in atto o previsti;
b) il rapporto sui risultati, ovvero il documento redatto alla fine di ciascun esercizio finanziario, che contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti. Il rapporto sui risultati, in allegato al bilancio consuntivo, riporta, oltre agli elementi contenuti nel documento previsionale di cui al precedente punto a), i valori di cui al punto g) dell' art. 4, l'illustrazione dello scenario istituzionale e socio-economico entro il quale ha effettivamente operato l'amministrazione nell'anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, degli interventi organizzativi effettuati; le motivazioni delle principali variazioni dell'anno in termini di risorse, strategie e azioni.
2. L'adozione di una struttura di bilancio per missioni e programmi, prevista dall'art. 1
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