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D.P.C.M. 18.09.2012

Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (G.U. 27.09.2012, n. 226)

Art. 7 - Pubblicità del sistema di indicatori

1. I documenti costituenti il piano e il rapporto di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5 sono pubblicati nel sito Internet dell'amministrazione interessata, nella apposita sezione denominata «trasparenza, valutazione e merito» insieme agli altri documenti ed informazioni ivi contenuti, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La pubblicazione deve essere accompagnata da una illustrazione sintetica del significato del piano e delle sue relazioni con gli altri documenti presenti nella sezione citata, in particolare con il «piano delle performance» e la «Relazione sulle performance» di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Gli enti vigilati e le unità locali di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono altresì i documenti costituenti il piano, unitamente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica nonché alla commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai fini del coordinamento con il piano delle performance e con la relazione sulle performance.

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