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D.P.C.M. 18.09.2012

Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (G.U. 27.09.2012, n. 226)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» ed in particolare l'art. 1, comma 2, come sostituito dall'art. 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e l'art. 2, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che detta «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che in attuazione dell'art. 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 in base al quale, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato «piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio» al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;

Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 che ha disposto l'inserimento nel piano delle informazioni sintetiche relative ai princi

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