D.P.C.M. 27.09.2012
1. Le operazioni di identificazione del Titolare sono curate dal Gestore nell'ambito delle attività e delle funzioni per la registrazione di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.
2. L'identificazione di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD avviene, in occasione di ogni attribuzione di credenziali di accesso, in uno dei seguenti modi:
a) mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD ed esibizione al Gestore, da parte del Titolare, di un valido documento d'identità e del codice fiscale;
b) tramite la compilazione del modulo di adesione disponibile in rete, previa identificazione informatica tramite CIE o CNS;
c) mediante la sottoscrizione con firma digitale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del CAD, del modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD;
d) a mezzo di apparecchiature che utilizzino necessariamente una SIM/USIM dotate di codici PIN/PUK o loro evoluzioni tecnologiche rilasciate previa identificazione del titolare delle medesime nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Il Gestore verifica la corrispondenza dei dati forniti dal Titolare con le generalità indicate nel documento d'identità o associate alla SIM/USIM e conserva la relativa documentazione per il periodo di durata del servizio PEC-ID e per un periodo pari a ventiquattro mesi successivi alla cessazione del servizio PEC_ID.
4. Nel modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD il Titolare manifesta l'eventuale assenso di cui all'art. 6 del CAD.
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