D.P.C.M. 27.09.2012
Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni. (G.U. 18.12.2012, n. 294)
1. L'accesso alla casella di PEC-ID è bloccato dal Gestore su richiesta del Titolare secondo le modalità indicate nel Manuale operativo di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.
2. Il Gestore conserva un registro di tutte le operazioni di blocco effettuate per un periodo non inferiore a sessanta mesi.
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