Nota PCM 25.09.2012, prot. n. 38226
Prestazioni professionali svolte nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di titolari di partita I.V.A. - regime introdotto dalla l. n. 92 del 2012.
Si fa riferimento alla nota del 31 agosto 2012, n. 144854, successivamente sollecitata, con la quale è stata sottoposta la problematica relativa all'applicabilità anche ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni del nuovo regime relativo alle collaborazioni a progetto introdotto dalla l. n. 92 del 2012. In particolare, l'Amministrazione rappresenta di trovarsi nella necessità di dover assicurare il servizio di assistenza specialistica in favore di alcuni alunni disabili che frequentano le scuole secondarie di II grado mediante la stipula di contratti a prestazione professionale con partita I.V.A. e chiede quindi di conoscere se, alla luce di quanto previsto nei commi 7 e 8 dell'art. 1 della citata legge, trovino applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e per il loro personale le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 26, della citata legge.
L'art. 1, comma 26, in esame introduce l'art. 69 bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo) nell'ambito del capo I del Titolo VII del d.lgs. n. 276. I commi da 1 a 4 del neo art. 69 bis disciplinano un sistema di presunzioni relativo alle collaborazioni. Il comma 5 disciplina invece il riparto degli oneri contributivi tra committente e collaboratore derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.
Il medesimo art. 1, ai commi 7 e 8, contiene alcune previsioni per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e stabilisce che "7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. 8. Al f
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