Accordo quadro PCM 01.08.2013, n. 83
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia ed eventualmente dei nidi d'infanzia.
2. Il servizio, denominato "sezione primavera", risponde ad uno specifico profilo educativo proprio della fascia di età considerata, individuata per i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre e il 31 dicembre l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età, fatta salva diversa determinazione stabilita dall'intesa di cui al successivo articolo 2.
3. L'offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età, nel rispetto delle normative vigenti.
4. I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai seguenti criteri generali nel rispetto, comunque, della specifica normativa regionale:
a) presenza di locali e spazi idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme in materia e che rispondan
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