Accordo quadro PCM 01.08.2013, n. 83
1. Per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali e le Regioni stipulano apposite intese, sentite le ANCI regionali.
2. Le Regioni provvedono alla programmazione delle sezioni primavera sul territorio. Le modalità di funzionamento e gestione complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali destinati di cui al successivo articolo 4, sono oggetto delle specifiche intese di cui al precedente comma.
3. Le Intese sottoscritte definiscono il soggetto istituzionale (Regione o USR) che provvedere alla gestione unitaria amministrativa, finanziaria e di controllo/verifica, secondo le seguenti linee operative:
a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sono ammesse in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico, per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;
b) le intese regionali sono definite di norma in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti;
c) possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie, nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, che rispondano ai requisiti di accesso previsti dal precedente articolo 1, ulteriormente integrati, se necessario, dalle intese regionali;
d) in base alle risorse disponibili, le intese regionali definiscono l'entità dei contribuiti da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero dei bambini iscritti e della durata del servizio;
e) sono ammesse al finanziamento le sezioni che abbiano un numero di bambini compreso tra un minimo di dieci e un massimo di 20 unità, e che funzionino per un minimo giornali
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