Accordo quadro PCM 01.08.2013, n. 83
1. I gestori di scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, possono partecipare all'attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:
a) i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei criteri generali di cui all'articolo 1, comma 4, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni dell'infanzia (scuole d'infanzia e nidi d'infanzia) a cui sono aggregate;
b) per nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, definito sulla base dei criteri generali di cui sopra, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dalle intese regionali;
c) le richieste di ammissione o di conferma vengono valutate dall'apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui ai successivi articoli;
d) i progetti di prosecuzione dell'esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo.
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