Decreto MIUR 08.08.2013, n. 695
1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano martedì 10 settembre 2013, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità di quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.
3. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.
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