Decreto MIUR 30.08.2013, prot. n. 732
1. Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito in coerenza con il reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2. Il numero dei posti sui quali possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da attribuire sia con riferimento al concorso per esami e titoli sia alle graduatorie a esaurimento.
4. Le operazioni di nomina sono effettuate al netto dei posti accantonati sul contingente dell'anno scolastico 2010-2011, da ricoprire a seguito dello scioglimento delle vertenze relative ai docenti inseriti "a pettine" nelle graduatorie a esaurimento a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
5. Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno, in sede di adeguamento, i posti previsti in organico di diritto, ovvero per effetto delle utilizzazioni di personale in esubero di cui al precedente comma 1, è consentito, fermo restando il limite di contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di che trattasi. Tale compensazione
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