Decreto legge 14.08.2013, n. 93
Capo I - Prevenzione e contrasto della violenza di genere
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.";
0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
"f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale";
a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," sono inserite le seguenti: "582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate," , le parole "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: " , 609-octies e 612, secondo comma," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis";
a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2";
b) all'articolo 299:
1) dopo il comma 2, è inse
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