Decreto legge 31.08.2013, n. 101
Capo II - Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6-bis è abrogato;
b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: «espressamente indicate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi dell'articolo 13»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7»;
3) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-ter»;
d) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo le parole: «ed affini,» sono inserite le seguenti: «con esperi
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