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D.P.C.M. 30.08.2013

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze dell'Avvocatura generale dello Stato, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Istituto superiore della sanità e del Ministero dell'interno. (G.U. 21.10.2013, n. 247)

Art. 2 -

1. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato a trattenere in servizio dal 1° dicembre 2013 per un biennio, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'unità di personale indicata nella Tabella 2 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.

2. Il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dai trattenimenti di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio dello stesso Ministero.

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