Legge 06.08.2013, n. 97
Capo IV - Disposizioni in materia di sanità pubblica
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento nelle medesime unità produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme.
3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento da uno a tre mesi per ogni unità produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attività non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.
4. L'autorità sanitaria competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b
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