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Legge 06.08.2013, n. 97

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (G.U. 20.08.2013, n. 194)

Capo V - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 19 - Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;

b) all'articolo 6, comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:»;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi»;

c) all'articolo 6, comma 3:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) altezza e quota idrica»;

d) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su

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