Legge 06.08.2013, n. 97
Capo V - Disposizioni in materia di ambiente
[ARTICOLO ABROGATO]
1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)» sono soppresse;
b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il condizionamento»;
c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente:
«8.9-bis. Test di fecondazione».
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'ar
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