Legge 06.08.2013, n. 97
Capo V - Disposizioni in materia di ambiente
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al medesimo comma 1, possono definire criteri e soglie ai
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