Legge 06.08.2013, n. 97
Capo V - Disposizioni in materia di ambiente
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 78-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
b) all'articolo 92, comma 5, le parole: «possono rivedere o completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare»;
c) all'articolo 92, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni»;
d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis»;
e) all'articolo 104, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento de
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