Legge 06.08.2013, n. 97
Capo V - Disposizioni in materia di ambiente
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE».
2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazi
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