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Ordinanza MIUR 08.08.2013, n. 696

Calendario delle festività e degli esami per l'anno 2013/2014. (G.U. 22.10.2013, n. 248)

Formula iniziale

VISTO l'art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico;

RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa: - alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all'articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59); - alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; - alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

VISTO l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale "Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità";

VISTA l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2012, n. 68 (Calendario delle festività e degli esami per l'anno 2012/2013);

VISTO l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali "L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo";

VISTO l'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 ("Educazione in età adulta - Istruzione e formazione"), per il quale "Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del tit

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