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Decreto MIUR 24.04.2013, n. 336

Contingenti comandi personale scolastico.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 ed in particolare l'art. 456;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, contenente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo e, in particolare l'art. 26, che ha modificato l'art. 456 del citato D.L.vo 297/1994;

Considerato che, ai sensi del succitato art. 26, occorre determinare "con decreto da emanarsi dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, il contingente di personale della scuola - docenti e dirigenti scolastici - da utilizzare presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica";

Considerato che la previsione di cui al comma 3 dell'art. 496 del D.L.vo n. 297/94 di lasciare vacanti, nel contingente di cui al comma 1 dell'art. 456 del medesimo decreto legislativo, un numero di posti corrispondente alle unità di personale utilizzato in compiti diversi a seguito di sanzione disciplinare, deve ritenersi non più operante in conseguenza dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 456 citato;

Visto il Decreto Interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999, con il quale il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica, a partire dall'anno scolastico 1999/2000, è fissato in 500 unità;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ed in particolare l'art. 4, comma 68, con la quale sono state apportate modifiche all'art. 26, comma 8, della legge 23.12.1998, n. 448, rideterminando, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, in complessive n. 300 unità il contingente di personale della scuola - docenti

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