Decreto legge 08.04.2013, n. 35
Capo I - Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012
01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "forniture e appalti" sono sostituite dalle seguenti: "forniture, appalti e prestazioni professionali".
1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.
1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del presente articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutività. Restano fermi i suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, d
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