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Decreto legge 08.04.2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (G.U. 08.04.2013, n. 82)

Capo II - Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni

Art. 9 - Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari

01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ».

02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2013. 15

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). - 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali,

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