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Decreto legge 08.04.2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (G.U. 08.04.2013, n. 82)

Capo III - Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali

Art. 10 quinquies - Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio

1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, le parole: «2.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 2.250 milioni »;

b) al terzo periodo, le parole: « ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi», sono soppresse;

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

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